Andiamo a vedere la circolare che richiama la direttiva ‘disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne”. Le strutture portabici sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.
Gancio Traino: Quali le regole per il Portabici?
LE NUOVE REGOLE
Le nuove norme sono le seguenti:
- Lunghezza massima di 1,20m (struttura portabici+bici caricate)
- Altezza massima 2,50m
- Larghezza massima di 2,35m (struttura portabici+bici caricate). Fermo restando che non può superare la sagoma del veicolo

TUTTI IN GIRO CON IL SUV?
Fino ad oggi era tollerata una fuoriuscita di 30 cm per parte rispetto alla sagoma del veicolo ma ora no: sarà molto difficile quindi rimane nei limiti con bici moderne 29″ magari in taglia L / XL. Tutti in giro con il Suv? Il portabici ora è un “carico difficilmente percepibile” e non più “accessorio leggero e amovibile“.
TARGA E CARTA DI CIRCOLAZIONE
Il portabici non deve ostruire i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Resta l’obbligo di esporre il cartello per carichi sporgenti omologato, di dimensione 50×50 cm, a strisce bianche e rosse.

Se vengono ostruiti i dispositivi di illuminazione o segnalazione (fanali, stop o frecce) bisogna dotarsi di dispositivi supplementari omologati.
E GLI STRANIERI CHE ARRIVANO IN ITALIA?
La circolare stabilisce che queste nuove regole valgono per i cittadini italiani ma non possono applicarsi ai cittadini stranieri. La cosa potrebbe avere senso ma, con una mente un po’ aperta, è difficile farsi andare bene certi modi di ragionare.

SANZIONI E MULTE
Se possiedi un portabici da gancio traino o sei in procinto di installarne uno, ti consigliamo di informarti bene visto che le nuove norme sono RETROATTIVE! Ma su questo, ci sono dei gravi dibattiti in corso, vedi l’azienda Peruzzo (marchio che costruisce porta bici) che ha fatto ricorso al TAR. Naturalmente le sanzioni sono importanti, difficile che sia altrimenti:
- Se ometti il cartello per carichi sporgenti, rischi una sanzione da 87 a 344€ (art. 164 del Codice della Strada)
- In caso di mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile (o mancato aggiornamento della carta di circolazione se il portabici nasconde la targa), la sanzione può andare da 430 a 1.731€, con rischio del il ritiro del libretto (art. 78 del Codice della Strada)
- Se non viene esposta la targa ripetitrice, la multa può essere da 87 a 344€ e si può incorrere nel fermo amministrativo del veicolo (art. 100 del Codice della Strada)

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTO
CLICCA QUI per la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e CLICCA QUI per la successiva circolare di chiarimento.
CLICCA QUI per la circolare del Ministero dell’Interno relative alle violazioni e relative sanzioni.
UPDATE
UPDATE 9 GENNAIO 2024: Buone notizie, il distributore italiano di Thule, Co.Ra Spa ha comunicato che il CONSIGLIO DI STATO ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare (N. 10042/2023 REG.RIC.) riguardante la circolare 25981 del 6 settembre 2023 e successive note integrative, la quale imponeva restrizioni e obblighi relativi al collaudo presso la Motorizzazione Civile delle strutture portabiciclette e portasci, applicate a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
L’ordinanza sospende in via cautelare la validità della suddetta circolare, reintegrando di fatto le condizioni preesistenti al 6 settembre 2023.
Di conseguenza, tutte le disposizioni contenute nella circolare in questione devono essere considerate al momento attuale senza alcun valore normativo, ripristinando la libertà di installazione delle suddette strutture senza imposizioni o sanzioni.
CO.RA.spa, congiuntamente alle principali Aziende del settore, che congiuntamente hanno portato avanti l’istanza, accolgono con soddisfazione questa decisione, riconoscendo il valore della sospensiva cautelare e il ripristino delle libertà precedenti.
Si sottolinea che, al momento, è possibile procedere con l’installazione delle strutture portascì e portabiciclette secondo le modalità e le caratteristiche precedenti alla circolare contestata.
CO.RA.spa [email protected]
